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Modello EAS
_POSTEDON 11 Dic 2009 - 03:43 PM da roberto

News
IMPORTANTE!! A TUTTE LE SOCIETA'!!

In vista della imminente scadenza (15 dicembre 2009) dell’invio telematico della nuova comunicazione EAS pensiamo di fare cosa gradita comunicando alcune utili informazioni al riguardo a tutte le associazioni sportive affiliate UISP.

Per visualizzarle cliccate sul titolo della News


Con la presente nota siamo a ricordare l’imminente scadenza (15 dicembre p.v.) dell’invio telematico della nuova comunicazione EAS per gli enti già costituiti alla data del 29 novembre 2008, o comunque costituiti entro il 16 ottobre 2009.

1. Chi deve compilare il Modello EAS
.
La normativa di riferimento indica come soggetti obbligati tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del Decreto IVA. Ne consegue che sono soggetti all’obbligo anche le associazioni che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, fatta eccezione per le cause esplicite di esonero.

2. Chi accede alla compilazione semplificata del modello
.
Sono ammessi alla compilazione semplificata del Modello EAS le associazioni iscritte in pubblici registri (Coni, Associazioni di Promozione Sociale, Volontariato, Persone Giuridiche). Tali enti possono assolvere all’obbligo di comunicazione compilando solo la parte anagrafica del modello e rispondendo alle sole domande n. 4- 5 - 6 - 25 - 26; mentre per le sole Associazioni sportive dilettantistiche ai cinque quesiti citati si aggiunge anche il n. 20.

3. Soggetti esonerati dalla compilazione del Modello EAS
.
Alcune ipotesi di esonero sono previste dall’art.30 del c.d. Decreto anticrisi altre sono state introdotte in via interpretativa dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate. Sono quindi esonerati:le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla Legge 266/1991 purché si qualifichino come o­nLUS di diritto;le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla Legge 398/1991;le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI che non svolgono attività commerciali;gli enti che non hanno natura associativa come le fondazioni;gli enti associativi commerciali, in quanto non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del TUIR e 4 del Decreto IVA;gli enti associativi che nel corso dell’anno 2007 hanno avviato la procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati”.

ATTENZIONE:

Si segnala che per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche la circolare fornisce un’interpretazione restrittiva della disposizione di esonero in merito alla circostanza che non svolgano attività commerciale: infatti, equiparando in via interpretativa i proventi dei corrispettivi specifici percepiti dai soci (iscrizioni a corsi) ad “attività strutturalmente commerciali, ancorché decommercializzate” l’Agenzia afferma l’obbligo della comunicazione per tutte le associazioni sportive dilettantistiche, anche prive di P.Iva o di qualunque provento fiscalmente rilevante, nel caso in cui “percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa”.

4. Le conseguenze del mancato invio del Modello EAS
.
I soggetti obbligati all’invio della comunicazione in caso di inadempienza non potranno più fruire dei regimi fiscali agevolativi. Si evidenzia inoltre che non viene contemplata la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento o invio tardivo con applicazione di una sanzione pecuniaria.Nel ricordarvi tale scadenza vi segnaliamo che nel caso voleste affidare l’invio della comunicazione EAS ad ARSEA SRL (Società di servizi fiscali, contabili, giuridici per associazioni con sede a Bologna) dovrete far pervenire a mezzo fax (allo 051/22.52.03 – tel. 051/23.89.58) il modello compilato (compilazione semplificata o integrale a seconda dei casi) firmato dal legale rappresentante e con allegata copia del documento di identità dello stesso, ENTRO E NON OLTRE IL 30/11/2009. Il costo del servizio è di Euro 50,00 + IVA per l’invio del modello semplificato precompilato e di Euro 75,00 + IVA per l’invio del modello integrale precompilato.Si rammenta che l’invio può essere effettuato attraverso qualsiasi intermediario abilitato (es. commercialista), i CAF e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello EAS e le relative istruzioni possono essere scaricati dal sito dell’agenzia delle Entrate ciccando sui link sottostanti:

MODELLO EAS http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59c807f8e0cd2/Modello%20enti%20associativi.pdf

ISTRUZIONI MODELLO EAS
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59cc07f8eb1d6/Istruzioni%20modello%20enti%20associativi.pdf

Gli uffici UISP FORLI’ CESENA rimangono a disposizione per chiarimenti e copia dei modelli sopra descritti.

Cordiali saluti

Per la UISP FORLI’ CESENA
Ceccaroni Davide

 
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